(massima n. 1)
Il delitto di concussione si distingue da quello di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione in quanto nel primo reato l'abuso si atteggia, con riguardo alla determinazione della volontā del soggetto passivo, come causa esclusiva di essa, mentre nel secondo ha valore accessorio o di mera occasione. Inoltre nella truffa il timore del danno č provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo; nella concussione, invece, detto timore č causato dalle minacce del pubblico ufficiale.