(massima n. 1)
Il reato di concussione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, in modo univoco anche se non esplicito, un male ingiusto, e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso — in cui manca tale prospettazione — raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o di frode.