(massima n. 1)
I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere anche se la violazione consista in una unica azione, in quanto allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, consistente nelle vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, può accompagnarsi un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.