(massima n. 1)
Poiché la struttura del delitto di truffa non postula l'identità tra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di tale identità, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato, non può escludersi, in via di ipotesi, la configurabilità della truffa nel caso in cui sia il giudice il soggetto ingannato dall'attività fraudolenta precostituita da una parte, avendo egli il potere di incidere pregiudizievolmente con un suo provvedimento sul patrimonio della parte contraria; ed invero i reati specifici riguardanti la frode nel giudizio di cui all'art. 374 c.p. non esauriscono le ipotesi criminose possibili nel caso di condotte fraudolente, che ben possono rientrare nella più ampia previsione dell'art. 640 c.p.