(massima n. 1)
Nel reato di indebita utilizzazione di carte di credito e di pagamento, previsto dall'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in L. 5 luglio 1991, n. 197, l'elemento oggettivo č costituito dall'uso indebito in sé considerato, e cioč indipendentemente dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno, e senza coinvolgimento del soggetto passivo, mentre nel reato di truffa si richiede l'uso di artifizi e raggiri e, correlativamente, l'induzione in errore del soggetto passivo, per cui il momento consumativo coincide con quello del conseguimento del profitto con altrui danno. Ne consegue che fra le due figure di reato anzidette non vi č rapporto di specialitā della prima rispetto alla seconda, ma al contrario, possibilitā di concorso.