(massima n. 1)
È configurabile il concorso materiale fra i reati di truffa e falsificazione di carta di credito in quanto, mentre non ogni inganno presuppone il falso (sicché non è indispensabile una condotta di falso nei reati di frode), il falso di cui all'art. 12 del decreto legge 5 luglio 1991, n. 142 non richiede né la effettiva realizzazione dell'inganno, né il concreto perseguimento del profitto, né, infine, la verificazione di un danno patrimoniale, atteso che il fine di profitto, se vale a caratterizzare come specifico il dolo dell'agente, rimane tuttavia estraneo alla condotta.