(massima n. 1)
Il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialitā rispetto a quello di truffa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell'art. 640 c.p., in quanto č connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non pone le due norme in rapporto di specialitā reciproca, perché il suo verificarsi č posto al di fuori della fattispecie oggettiva: č indifferente che esso si verifichi, occorrendo solo che vi sia collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale.