(massima n. 1)
Integra il delitto di truffa, e non quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che abbia organizzato una manifestazione teatrale, in realtą non tenutasi, e provveduto alla vendita dei relativi biglietti facendo intendere agli acquirenti che l'incasso sarebbe stato devoluto ad una associazione assistenziale.