(massima n. 1)
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria puō concorrere con quello di truffa, in quanto č un reato di pericolo il cui bene tutelato č il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa č reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.