(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non č inesistente, ma solo affetto da invaliditā, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilitā per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.