(massima n. 1)
Poiché la recidiva costituisce circostanza aggravante, il delitto di truffa aggravato dalla recidiva è perseguibile d'ufficio e non a querela di parte, secondo il nuovo testo dell'art. 640 c.p., così modificato dall'art. 98 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale.