Cassazione penaleSez. IIsentenza n. 10565del 25 luglio 1989
(1 massima)
(massima n. 1)
La recidiva, inerendo esclusivamente alla persona dell'imputato, non incide sulla gravità del fatto reato e pertanto non può essere compresa tra le circostanze aggravanti che rendono perseguibile d'ufficio il delitto di truffa.