(massima n. 1)
In tema di truffa in danno dell'ENEL, per effetto della trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera dell'art. 15 D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, eliminando la relativa pena).