(massima n. 1)
Nel delitto di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente dallo stesso agente, di tal che l'offeso non č coartato nella sua volontā, ma si determina perché tratto in errore. Nell'ipotesi di estorsione, invece, il danno č prospettato come certo e ad opera dell'agente o di altri allo stesso collegati, per cui l'offeso č posto nell'alternativa di far conseguire all'agente il profitto preteso o di subire il male minacciato.