(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 389 c.p.c., secondo cui, dopo l'annullamento di una sentenza in sede di legittimitā, al giudice di rinvio possono essere rivolte le domande di restituzione e di riduzione in pristino nonché ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione, a tale giudice possono essere proposte anche le domande di risarcimento del danno conseguente alla privazione del bene dal cui godimento la parte č stata estromessa per effetto dell'esecuzione forzata o coattiva della sentenza cassata, riconducibili al novero delle indicate domande di restituzione e ripristino.