(massima n. 1)
In tema di truffa aggravata per essere stato ingenerato il timore di un pericolo Ģimmaginarioģ, deve intendersi come tale tutto ciō che č effetto dell'immaginazione ed esiste solo in essa, senza alcun fondamento nella realtā. Di conseguenza sussiste la truffa vessatoria ove l'agente rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tale che un comune discernimento č in grado di individuare come non reale, la cui evenienza prescinde dalla sua volontā; si configura viceversa il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistere il delitto di estorsione in un caso in cui l'agente, falsamente qualificandosi come vigile urbano, si era fatto corrispondere una somma di denaro dal proprietario di un immobile minacciando di sospendere l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione che ivi si svolgevano).