(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione ove la parte lamenti l'insufficiente motivazione della sentenza gravata per avere il giudice di merito rigettato la domanda anziché dichiarare la nullità del ricorso introduttivo (dalla stessa redatto), qualora non produca (o non riproduca nel ricorso) l'atto introduttivo della lite, né alleghi di aver dedotto, sin dal primo grado, il vizio di nullità al fine di impedirne ogni sanatoria (anche attraverso i poteri autorizzativi del giudice del lavoro di cui all'art. 420, settimo comma, cod. proc. civ.), ferma restando l'impossibilità per il giudice di legittimità di valutare direttamente gli atti del processo poiché la relativa censura, se ammissibile, deve essere proposta in conformità alle regole fissate dal codice di rito.