(massima n. 1)
L'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitł, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi artt. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici; ove, invece, il contenuto e le modalitą di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a queto soltanto deve farsi riferimento, senza possibilitą di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.