(massima n. 1)
La sospensione necessaria del giudizio civile, secondo quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp, att. cod. proc. pen., richiede l'identitą dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi, con l'eccezione delle limitate ipotesi previste dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen. Ne discende che, ai fini della sospensione del giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non rileva la pendenza di un procedimento penale per falsitą della relata di notifica dell'atto di opposizione, quando nel giudizio civile tale falsitą sia stata oggetto non di querela di falso, ma solo di contestazioni in ordine al profilo della validitą o esistenza della notificazione.