(massima n. 1)
La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, della propria firma nel verbale dell'udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una mera irregolaritą, non suscettibile di incidere sulla validitą dell'attivitą processuale cui il detto verbale si riferisce e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degli atti successivi.