(massima n. 2)
Nel regime delle preclusioni introdotte con la legge 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il mutamento d'una domanda di condanna piena in condanna generica, a nulla rilevando che il convenuto vi abbia prestato acquiescenza. Il mancato rilievo dell'inammissibilità determina una nullità della sentenza, destinata a convertirsi in motivo di impugnazione, non assumendo rilievo, nuovamente, il comportamento del convenuto, non suscettibile di apprezzamento ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.