Cassazione penaleSez. IIsentenza n. 5195del 6 giugno 1986
(1 massima)
(massima n. 1)
È configurabile il reato di truffa nel fatto del dipendente di ente pubblico che, adducendo falsi motivi e inducendo così in errore il soggetto passivo si assenti dal servizio e percepisca ugualmente lo stipendio correlativo.