(massima n. 1)
A norma dell'art. 1062 c.c. la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi che è utilmente posta in essere, oltre che nello stesso negozio con cui è attuato il frazionamento del fondo originario, anche in un atto anteriore, purché questo si trovi col negozio o col fatto di separazione in una relazione tale da far escludere che, successivamente alla disposizione stessa, l'iter formativo della fattispecie legale di cui all'art. 1062 c.c.; già interrotto, abbia potuto utilmente ricominciare ed essere portato a compimento. L'accertamento di tale volontà preclusiva della servitù è riservato al giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.