(massima n. 1)
Ai fini del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p. n. 1 è insufficiente un qualsiasi mendace comportamento o alterazione della realtà da parte dell'agente, mentre è necessaria la sussistenza di un quid pluris e cioè di una ulteriore attività, di un particolare accorgimento o di una speciale astuzia, idonei ad eludere le comuni e normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico. Ne consegue che non commette il reato de quo colui il quale, iscrivendosi a due cooperative artigiane, contravvenendo così a quanto consentito dall'art. 8 del D.M. 12 maggio 1959, chieda ed ottenga due successivi mutui agevolati con relativo ingiusto profitto per sé e per le cooperative in danno dell'ente regione cui si è rivolto, essendo insufficiente a tal fine sotto il profilo oggettivo la duplice iscrizione (peraltro non contemporanea ma successiva) né sotto quello soggettivo la mendace dichiarazione dell'imputato di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 6 del cit. decreto ministeriale.