(massima n. 1)
La normale attivitā di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ha carattere di impresa privata indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano. Tale principio esclude che gli impiegati degli enti pubblici i quali svolgono siffatta attivitā rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, ma non incide sulla natura pubblica dell'ente. Ne deriva che č ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 640 cpv. n. 1 c.p. nell'ipotesi di truffa consumata in danno di istituto di credito con qualifica di ente pubblico.