(massima n. 1)
Il delitto di truffa — nella specie in danno dell'Inam e dell'Inps — realizzato attraverso la ricezione di indebite prestazioni maturate periodicamente deve ritenersi a consumazione prolungata e caratterizzato da unicità di azione e da un evento che continua a prodursi nel tempo. Pertanto, ai fini della concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all'art. 62, n. 4, c.p., si deve aver riguardo al complessivo ammontare delle indennità indebitamente percepite e non a quello delle singole prestazioni.