(massima n. 1)
La «disposizione relativa alla servitù» la quale, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c. impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da fatta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che in forza della legge determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto, o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia).