(massima n. 1)
In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualitā di legatario "ex lege", č investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolaritā di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa č goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietā e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non č di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario "ex lege" su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 c.c., nel testo previgente all'anzidetta novella del 1975.