(massima n. 1)
L'avvenuta trasformazione dell'Enel in persona giuridica di diritto privato non produce effetti processuali sotto il profilo della perseguibilità a querela del reato di truffa allorché il fatto reato risalga ad epoca anteriore alla trasformazione: ciò stante il principio tempus regit actum vigente in materia processuale.