(massima n. 1)
In tema di truffa č configurabile l'aggravante di cui all'art. 640, comma 1, n. 1 c.p. allorché il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici (art. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche), le quali rivestono natura di enti pubblici economici, posto che l'art. 640 succitato, ai fini della configurabilitā dell'aggravante, non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici.