(massima n. 1)
Integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non gią il reato meno grave di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta di allegazione di fatture per operazioni inesistenti volta al conseguimento dell'erogazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una cospicua somma di denaro a titolo di agevolazione prevista dalla legge n. 488 del 1992, perché la produzione degli indicati falsi documenti costituisce il frutto di malizie ulteriori, produttive di una pił penetrante induzione in errore del soggetto passivo. (La Corte ha precisato che la fattispecie di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, in ragione della clausola di riserva in favore della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha carattere sussidiario e, sebbene contenga un riferimento ampio a condotte di «utilizzo o presentazione di dichiarazioni e documenti falsi» non qualifica quelle condotte, che si concretizzano nell'uso degli artifici e raggiri propri della truffa).