(massima n. 1)
Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.L.vo Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilitą di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli gią firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio).