(massima n. 1)
Integra il delitto di truffa ai danni dell'INPS la produzione di una falsa autocertificazione sull'insussistenza di rapporti di collegamento tra le imprese che hanno posto in mobilitą i lavoratori e quelle interessate alla nuova assunzione dei medesimi, volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi di cui agli artt. 8, comma secondo e 25, comma nono L. 223 del 1991, connessi all'assunzione di lavoratori in mobilitą. (In motivazione, la Corte ha escluso che il comportamento in contestazione potesse integrare il reato di cui all'art. 316 ter, c.p., in quanto l'illecito risparmio ottenuto fraudolentemente non trova collegamento con alcuna erogazione da parte della p.a.).