(massima n. 1)
Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario, le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da escluderne la precarietà, e apparenti, in modo da render certi e manifesti a chiunque — e perciò anche l'acquirente nel fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto di asservimento.