(massima n. 1)
Commette il reato di truffa, di cui all'art. 640 c.p., colui che acquisti merce con assegni postdatati di rilevante valore, poi risultati emessi a vuoto, ove il momento conclusivo del contratto e della consegna degli assegni in cambio della merce ricevuta sia stato preceduto da lunga trattativa, costituita, da parte dell'acquirente, da una serie di artifici, di raggiri e di messe in scena, idonei ad ottenere la credibilitą da parte dell'altro contraente, sģ da indurlo in errore sulla consistenza patrimoniale ed economica della controparte.