(massima n. 1)
Per aversi la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre: a) che i due fondi appartenenti ad unico proprietario siano stati posti in una situazione di obiettiva subordinazione o assoggettamento integrante il contenuto di una servitù prediale; b) che tale situazione perduri al momento dell'alienazione del fondo posto in condizione di subordinazione; c) che la servitù risulti in modo non equivoco da segni ed opere idonei a dimostrarlo. L'accertamento di quest'ultimo requisito va effettuato attraverso la ricostruzione storica della situazione dei luoghi al momento dell'alienazione ove tale situazione sia stata successivamente mutata dagli acquirenti.