(massima n. 1)
In tema di truffa consumata ogni questione in ordine all'idoneità astratta, dell'artificio o del raggiro, ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto. (Nella specie l'imputato sia era fatto assumere da un ente ospedaliero, affermando falsamente nella domanda di avere conseguito la laurea in medicina, titolo che però non aveva esibito e che non gli era stato materialmente richiesto. Ricorreva assumendo che il reato non era configurabile per la grave negligenza dell'ente, che non aveva esercitato alcun controllo o verifica. La corte ha invece statuito il principio di cui sopra).