(massima n. 1)
Al fine della configurazione del delitto di truffa, integra la condotta di raggiro anche il silenzio sul verificarsi sopravvenuto di un evento il quale costituisce il presupposto del permanere di un obbligazione pecuniaria a carattere periodico: infatti il silenzio, di chi sia in concreto beneficiario, seppure indiretto, della prestazione medesima, č attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Nel caso di specie, č stata ritenuta un raggiro l'omessa comunicazione all'INPS del decesso della titolare della pensione, da parte del figlio, contitolare del conto nel quale veniva accreditato l'assegno pensionistico, che si era procurato cosė l'ingiusto profitto, con pari danno dell'INPS, dei ratei di pensione che l'ente previdenziale, indotto in inganno sull'esistenza in vita della beneficiaria, aveva continuato a corrispondere).