(massima n. 1)
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., ha quale fondamentale condizione che l'unico proprietario dei due fondi, poi divisi, abbia lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù e, pertanto, non può configurarsi allorquando l'attuale situazione di fatto sia difforme da quella lasciata da detto proprietario, per la diversità dell'utilitas conseguente alla diversa funzione del manufatto (nella specie, fosso per la raccolta di acque luride e rifiuti organici), che, originariamente destinato a servire un fondo rustico e ad agevolare la cura e l'allevamento del bestiame, sia stato successivamente adibito al soddisfacimento di esigenze abitative del fondo divenuto urbano.