Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8443 del 17 luglio 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

I delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) possono concorrere formalmente, dato che essi sono caratterizzati da distinte oggettività giuridiche - l'uno essendo rivolto alla difesa del regolare svolgimento delle gare e l'altro alla tutela della integrità patrimoniale del soggetto passivo – e dalla diversità degli elementi costitutivi.

(massima n. 2)

Nel reato di truffa, il profitto dell'agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione di vantaggio, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico, e il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve essenzialmente apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l'altrui profitto. (Fattispecie in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli dei reati di turbata libertà degli incanti e di truffa, in concorso formale, avendo procurato un danno alla pubblica amministrazione che aveva indetto la gara in relazione agli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara, ed avendo conseguito l'ingiusto profitto della aggiudicazione della gara irregolarmente tenutasi).

(massima n. 3)

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la «collusione» va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il «mezzo fraudolento» consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 c.p. si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la configurabilità del reato in questione in relazione alla condotta di partecipanti a una licitazione privata che avevano proceduto, coordinati da un terzo estraneo alla procedura, a predisporre le singole offerte in modo graduato e coordinato tra le stesse, così da influire in maniera decisiva sulla individuazione del soggetto aggiudicatario della gara e sulla determinazione del prezzo dell'appalto).

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