(massima n. 1)
In tema di costituzione di servitł per destinazione del padre di famiglia, la locuzione «stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi», contenuta nell'art. 1062 c.c., va riferita tanto all'ipotesi di proprietario singolo quanto a quella di pił proprietari in comunione fra loro, dato che, sia nell'uno che nell'altro caso, si configura l'estremo essenziale dell'unicitą del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto di subordinazione che dą poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitł.