(massima n. 1)
Se un progetto di divisione, in cui sono stati inclusi altri beni rispetto a quelli indicati nella domanda giudiziale, č stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789, terzo comma, c.p.c., mentre i condividenti sono rimasti contumaci - nella specie il procedimento divisorio era stato instaurato da un creditore di essi, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. - l'accordo sul progetto non si č formato e perciō tale ordinanza non č idonea ad accertare, con efficacia di giudicato, i diritti spettanti ai predetti condividenti, e questi possono impugnarla, come un negozio giuridico, con l'actio nullitatis o con altri mezzi di tutela, in un ordinario giudizio di cognizione, mentre non possono ricorrere in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in mancanza di decisorietā e definitivitā del provvedimento de quo.