(massima n. 1)
In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara esecutivo il progetto di divisione, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., non č impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., qualora risulti emessa all'esito del procedimento svoltosi nel rispetto delle forme prescritte dalla legge e in presenza di un accordo dei condividenti, dovendosi escludere, in mancanza di contestazioni, che tale provvedimento abbia natura decisoria.