(massima n. 1)
In tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalitą che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilitą che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso; pertanto, vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c., le domande di nullitą o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell'asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale.