(massima n. 1)
Ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non è necessario che il proprietario abbia posseduto direttamente i due fondi, né che la loro condizione per cui sorge il peso per uno di essi e il vantaggio per l'altro sia stata posta in essere dallo stesso proprietario, occorrendo solo che il terzo abbia posseduto per lui, che le opere non gli siano state ignote, e che egli non si sia opposto alla loro esecuzione.