(massima n. 1)
Per la validità della notificazione tramite ufficiale giudiziario è sufficiente un solo impulso processuale del richiedente, in quanto l'ufficiale giudiziario, a differenza dell'ufficiale postale, non si limita a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato, ma svolge le ricerche necessarie alla nuova notifica, sicché egli, nell'ambito territoriale di competenza, può eseguire, di sua iniziativa, l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, se le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l'individuazione.