(massima n. 1)
La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita, ope legis, per il solo fatto che, all'epoca della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato, per opere e segni manifesti ed univoci, in una situazione di subordinazione o di servizio che integri di fatto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico originario proprietario nel determinarla o mantenerla in vita. Ne consegue che il requisito della subordinazione va ricercato non nell'intenzione (negoziale) di detto proprietario, bensì nella natura dell'opera oggettivamente considerata, in quanto nel suo uso normale determini il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù.