(massima n. 1)
L'appello avverso la pronuncia di divorzio, ancorché soggetto al rito camerale (art. 4, dodicesimo comma della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della L. 6 marzo 1987, n. 74), deve ritenersi proponibile negli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., in difetto di previsione contraria, considerando il carattere contenzioso del relativo giudizio. Va pertanto esclusa l'applicabilitā a detto appello del termine di dieci giorni, contemplato dall'art. 739 c.p.c. per il reclamo avverso i decreti resi in Camera di consiglio dal tribunale, e va conseguenzialmente negata l'invocabilitā di una corrispondente riduzione del termine per la proposizione del regolamento (facoltativo) di competenza, il quale resta quello fissato dall'art. 47 c.p.c.