(massima n. 1)
L'art. 739 c.p.c. — secondo cui, il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se è pronunziato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla sua notificazione — non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c. per le impugnazioni in genere; con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio (nella specie, decreto della Corte d'appello che conferma l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità) decorre dalla notificazione del provvedimento.