(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, 737, 738 e 739 c.p.c., la revisione, per fatti sopravvenuti, delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed i rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati deve essere pronunciata dal tribunale in esito a procedimento camerale e con decreto motivato. Il relativo provvedimento, ancorché erroneamente adottato con la forma della sentenza, č soggetto a reclamo dinanzi alla Corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni, la quale pronuncia a sua volta con decreto motivato, impugnabile, stante la sua natura decisoria e definitiva, con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.